1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) nel caso sia constatata un'irregolarità in relazione al rispetto delle disposizioni della presente legge, proibisce l'uso
b) nel caso sia accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati, vieta all'operatore in causa di commercializzare prodotti con indicazioni relative al metodo di produzione biologico per un periodo determinato dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Gli organismi di controllo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, gli enti pubblici interessati, comunicano, a vicenda tra di loro, nel più breve tempo possibile e, se del caso, trasmettono alla Commissione europea, informazioni sui casi di irregolarità o di infrazioni riguardanti la qualificazione di un prodotto come biologico. Il livello di tali comunicazioni dipende dalla gravità e dall'entità dell'irregolarità o dell'infrazione constatata.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di pertinenti specificazioni dettate in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi della citata decisione 1999/468/CE, può specificare la forma che devono assumere le comunicazioni di cui al comma 2.